Art. 2.

      1. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. Coloro che abbiano ottenuto l'attestazione di cui all'articolo 7-bis sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza e sono sottoposti

 

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al potere disciplinare del consiglio stesso.
      2. I praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai giudici di pace ed ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto.
      3. L'ammissione al patrocinio consente ai praticanti avvocati di esercitare per lo stesso periodo anche la funzione di sostituto processuale dell'avvocato presso il quale svolgono la pratica davanti ai tribunali del medesimo distretto.
      4. È condizione per l'esercizio del patrocinio aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondariato in cui il praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia"».